Puoi rivolgerti a noi per effettuare una divisione dei beni familiari. Il nostro team di esperti ti offrirà la migliore soluzione in merito alla tua situazione.

CHE COS'È?
QUALI DIVISIONI ESISTONO?
QUANDO SI PUÒ FARE?
Le divisioni familiari, o più propriamente definite divisioni ereditarie, vanno a sciogliere la comunione ereditaria tra gli eredi. Si distinguono dalle comunioni ordinarie perché non hanno come unico oggetto il singolo bene ma l’intero patrimonio del defunto.
Ci sono tre tipi di divisioni ereditarie:
- Divisione amichevole: gli eredi arrivano a un comune accordo stipulando un contratto consensuale;
- Divisione giudiziale: quando i co-eredi non trovano un comune accordo e in questo caso si rivolgono alle autorità giudiziarie per determinare la divisione in modo corretto;
- Divisione testamentaria: si ha quando il possessore del patrimonio decide di dividere i suoi beni per i suoi eredi mediante un testamento.
Lo scioglimento della comunione può essere richiesto dagli eredi in qualsiasi momento, tranne se il defunto abbia imposto dei limiti temporali.
Al momento della stipula del contratto divisionale possono essere presenti i creditori, ma solo con il potere di vigilanza, per verificare che le operazioni avvengano in modo corretto. Successivamente, con accordo da parte degli eredi, si passa alle operazioni di divisione che vengono fatte da un notaio.
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La visura ipocatastale, come già detto, può essere richiesta per qualsiasi soggetto ed è necessario avere a disposizione alcune informazioni:
- per un immobile bisogna indicare comune, tipologia di immobile, sezione urbana, foglio mappale, particella e subalterno;
- il nome, cognome e codice fiscale del soggetto;
- per una società indicare la partita iva o ragione sociale.
E gli atti a cui si può accedere sono di tre tipi e sono detti formalità. Ci sono le trascrizioni: che comprendono gli atti costituzione o trasferimento di diritti su beni immobili (compravendite, donazioni e successioni) gli atti che costituiscono vincoli sull’immobile (sequestri, pignoramenti, domanda giudiziali). Le iscrizioni: permettono di sapere se ci sono ipoteche se gravano sugli immobili. Le annotazioni: registrano le modifiche dei precedenti atti come la cancellazione di un’ipoteca.
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